ECONOMO

L'attuale economo diocesano è Daniele Cirioli, nominato con Atto prot. n. 153/2015, a decorrere dal 14 ottobre 2015, per la durata di un quinquennio.


Estratto dell'Atto prot. n. 153/2015:
L'economo diocesano assume i compiti e le facoltà previsti dal diritto vigente (can. 494 e cann.1281-1289), estese a quanto stabilito dal can. 1278 e quanto previsto dall'Ordinamento diocesano e dal Diritto particolare. Nello svolgimento del suo incarico l'economo curerà attentamente il rapporto con il Consiglio per gli affari economici diocesano (can. 494 §4).
In concomitanza con l'assunzione del nuovo ufficio Egli presterà inoltre la prescritta promessa con cui si impegna a svolgere il nuovo incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471) e il giuramento di retta amministrazione dei beni (can. 1283, §1)




Normativa 



Can. 494 - §1. In ogni diocesi, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici, il Vescovo nomini un economo; egli sia veramente esperto in economia e particolarmente distinto per onestà.
§2. L'economo sia nominato per un quinquennio, però, scaduto tale periodo, può essere ancora nominato per altri quinquenni; mentre è in carica, non sia rimosso se non per grave causa da valutarsi dal Vescovo, dopo aver sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici.
§3. È compito dell'economo, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui incaricati abbiano legittimamente ordinato.
§4. Nel corso dell'anno l'economo deve presentare al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite.

Can. 1276 - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti.

Can. 1278 - Oltre ai cómpiti di cui nel can. 494, §§3 e 4, all'economo possono essere affidati dal Vescovo diocesano i cómpiti di cui nei cann. 1276, §1 e 1279, §2.

Can. 1279 - §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.
§2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermate nell'incarico.

Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.
§2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.
§3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.
Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.
Can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:
1) gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;
2) sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;
3) una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.
Can. 1284 - §1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.
§2. Devono pertanto:
1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;
2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;
4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;
5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;
7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi le copie autentiche, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.
§3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.
Can. 1285 - È permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.
Can. 1286 - Gli amministratori dei beni:
1) osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
2) retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.
Can. 1287 - §1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici.
§2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare.
Can. 1288 - Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario.
Can. 1289 - Benché non siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento.